Regime fiscale delle Pro Loco, le novità

News

A seguito della autorizzazione della Commissione Europea sulle misure fiscali e comunque non prima del periodo di imposta successivo all’operatività del RUNTS, quindi sicuramente non prima del 2022, potrebbe scomparire il regime 398/91.

L’articolo 86 del Codice del Terzo settore, offre un regime forfetario per tutte le attività commerciali svolte da Associazioni di Promozione sociale (APS) che determinano il reddito imponibile applicando all’ammontare dei ricavi percepiti (nei limiti di 130.000 euro all’anno) un coefficiente di redditività pari al 3 per cento (come per la L. 398/91).

L’articolo 86 dispone che le APS che optano per il regime forfetario non eserciteranno alcuna rivalsa né detrazione dell’Iva essendo considerate, sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto, al pari di un privato consumatore.

Alle Pro Loco con corrispettivi di natura commerciale superiori a 130.000 e con entrate complessive superiori a 220.000 è opportuno effettuare un calcolo analitico dei costi/benefici, in base ai dati oggettivi delle varie tipologie di attività, valutando anche l’eventuale superamento del test di prevalenza delle entrate di natura istituzionale rispetto a quelle di natura commerciale (adempimenti I.V.A. ordinari, minor detrazione forfettaria per la determinazione del reddito, tenuta contabilità ordinaria, redazione e deposito bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto di gestione e relazione di missione).

Dott.ssa Graziella Guatelli
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti UNPLI Liguria
Presidente Organo di Controllo UNPLI Nazionale

Tags:

Altri Articoli

La Pro Loco Apparizione è un punto di riferimento per tutta la comunità
DPCM 2 Marzo 2021

Pubblicato da:

Da non perdere

Menu