Riunioni pubbliche ed eventi: cosa cambia per le Pro Loco con il nuovo art. 18 T.U.L.P.S.
Nuove regole, responsabilità e sanzioni dopo le modifiche introdotte dal Decreto Sicurezza. Per le Pro Loco diventa ancora più importante verificare preventivamente gli adempimenti connessi all’organizzazione di eventi e manifestazioni aperte al pubblico.
Il Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23, cosiddetto “Decreto Sicurezza”, ha modificato in maniera significativa l’articolo 18 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), introducendo nuove disposizioni relative alle riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Si tratta di modifiche che meritano particolare attenzione anche da parte delle Pro Loco e degli Enti del Terzo Settore che organizzano manifestazioni, eventi e iniziative pubbliche, soprattutto considerando l’entità delle nuove sanzioni previste.
La modifica dell’art. 18 evidenzia infatti, tra le principali novità, l’introduzione di sanzioni amministrative elevate, maggiori responsabilità per i promotori, nuovi poteri attribuiti al Questore e specifiche disposizioni riguardanti anche l’organizzazione attraverso strumenti digitali.
Il preavviso al Questore
L’articolo 18 T.U.L.P.S. stabilisce che i promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso al Questore almeno tre giorni prima.
È importante sottolineare che può essere considerata pubblica anche una riunione formalmente indetta in forma privata quando, per il luogo nel quale viene organizzata, per il numero delle persone partecipanti oppure per lo scopo o l’oggetto dell’iniziativa, assume di fatto carattere non privato.
Il documento operativo richiama espressamente l’attenzione delle Pro Loco su questa definizione, proprio perché numerose iniziative organizzate dalle nostre associazioni possono avere caratteristiche tali da richiedere una preventiva verifica dell’applicabilità della norma.
Sanzioni fino a 10.000 euro per il mancato preavviso
Una delle novità di maggiore rilievo riguarda il sistema sanzionatorio.
Per il mancato preavviso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.
La nuova disciplina prende inoltre espressamente in considerazione le riunioni promosse attraverso reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato o tramite gruppi chiusi di utenti. La medesima sanzione è prevista anche per coloro che prendono la parola nelle riunioni interessate dalla violazione.
I poteri del Questore
In caso di omesso avviso oppure per ragioni di ordine pubblico, moralità o sanità pubblica, il Questore può impedire che la riunione abbia luogo oppure prescrivere specifiche modalità relative al tempo e al luogo.
La violazione del divieto o delle prescrizioni impartite dall’Autorità comporta una sanzione amministrativa da 1.000 a 12.000 euro.
Percorsi, soccorsi e regolare svolgimento delle manifestazioni
La riforma introduce inoltre specifiche fattispecie sanzionatorie.
Il mancato rispetto delle limitazioni alla circolazione o dell’itinerario previsto, qualora possa derivarne un pericolo per la sicurezza o l’incolumità pubblica, può comportare una sanzione da 1.000 a 10.000 euro.
La stessa fascia sanzionatoria è prevista per chi, durante una riunione in luogo pubblico, intralcia o ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.
È inoltre prevista una sanzione da 500 a 3.000 euro per chi turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica, che può salire da 2.000 a 10.000 euro nelle particolari circostanze previste dalla norma.
Attenzione anche alla reiterazione
Le conseguenze economiche possono diventare ancora più pesanti in caso di reiterazione.
In presenza di una reiterazione nel biennio di una delle violazioni previste dall’articolo 18 oppure della contestazione di tre violazioni, anche differenti, nell’arco di cinque anni, le sanzioni vengono aumentate da un terzo alla metà.
La competenza ad irrogare le sanzioni spetta al Prefetto e, altro elemento particolarmente importante, non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Cosa devono fare concretamente le Pro Loco?
Alla luce delle nuove disposizioni, è opportuno che ogni Pro Loco presti particolare attenzione alla fase preliminare dell’organizzazione delle proprie iniziative.
Prima di un evento occorre innanzitutto verificare se, per le sue caratteristiche, ricada nell’ambito di applicazione dell’articolo 18 T.U.L.P.S. Qualora sia richiesto il preavviso, è importante predisporre per tempo tutte le informazioni necessarie: dati del promotore, luogo, data e orari, descrizione dell’iniziativa, stima dei partecipanti, eventuale percorso e misure di sicurezza previste.
Particolare attenzione dovrà inoltre essere prestata alle eventuali prescrizioni impartite dall’Autorità e, durante lo svolgimento dell’iniziativa, alla possibilità di accesso dei mezzi di soccorso, al rispetto dei percorsi previsti e più in generale alle condizioni necessarie per il regolare svolgimento della manifestazione.
Conservare sempre la documentazione
Una buona prassi organizzativa diventa ancora più importante.
Per ogni manifestazione interessata dalla normativa è opportuno conservare ordinatamente la documentazione relativa al preavviso, le ricevute di trasmissione, le eventuali prescrizioni ricevute dall’Autorità e la documentazione relativa alla sicurezza e all’organizzazione dell’evento. Il materiale operativo suggerisce espressamente di conservare preavviso, ricevute PEC, prescrizioni, piano di sicurezza ed elenco dei volontari.
Il Consorzio richiama l’attenzione delle Pro Loco
Le nuove disposizioni non devono essere interpretate come un ostacolo all’organizzazione delle numerose iniziative che ogni anno le Pro Loco realizzano nei quartieri e nei territori.
Rendono però ancora più importante una corretta programmazione amministrativa e organizzativa degli eventi, verificando preventivamente quali adempimenti siano effettivamente necessari in relazione alle caratteristiche della singola manifestazione.
Considerando che le sanzioni possono raggiungere importi molto elevati, il Consorzio Pro Loco Genova APS invita tutte le Pro Loco aderenti a prestare particolare attenzione alla nuova disciplina e, nei casi dubbi, a verificare preventivamente gli adempimenti con gli uffici e le Autorità competenti.
La prevenzione amministrativa, così come la sicurezza, deve ormai essere considerata parte integrante dell’organizzazione di ogni evento.
Fonte e approfondimento: Accademia di Polizia Locale – Speciale “Riunioni pubbliche”, modifica dell’art. 18 T.U.L.P.S. ex art. 9 D.L. 23/2026.
Andrea Agates – Enrico Mendace












